FEDERAZIONE SAMMARINESE ARTI MARZIALI E SPORT DA COMBATTIMENTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE
Art. 1
COSTITUZIONE
La Federazione Sammarinese Arti Marziali e Sport da Combattimento, in breve FE.S.A.M., fondata nell’anno 1973 è un Ente senza personalità giuridica e senza scopi di lucro, ed è costituita dagli iscritti (tesserati federali e tesserati affiliati) e dalle Associazioni Sportive affiliate.
La FE.S.A.M. fa parte ai sensi e per gli effetti della legislazione sportiva vigente, del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (C.O.N.S.), il quale ne controlla il regolare funzionamento.
Essa utilizza per lo svolgimento delle proprie attività gli impianti sportivi presenti sul territorio previo accordo con il C.O.N.S. e/o con gli Enti Pubblici appositamente delegati.
La FE.S.A.M. aderisce e quindi potrà affiliarsi alla Federazione Internazionale World Karate Federation (WKF) ed alla European Karate Federation (E.K.F.) WTF, ETU,e ad ogni altra Federazione e altra Organizzazione internazionali alle quali intenderà affiliarsi per i propri scopi Federali, delle quali recepirà gli indirizzi, riconoscendo, accettando ed applicando i relativi regolamenti.
Può aderire ad altre Organizzazioni Sportive Internazionali legalmente costituite e riconosciute.
La FE.S.A.M. svolge la propria attività in autonomia (tecnica-amministrativa-organizzativa-gestionale) in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), della, WKF, EKF, IAKF, EAKF, WTF, e del C.O.N.S.
La (FE.S.A.M.) è l’unica Federazione abilitata ad organizzare gli Sport del karate, taekwondo, kung fu, kobudo, di tutte le altre arti marziali analoghe ed affini, degli sport da combattimento e discipline da autodifesa, nella Repubblica di San Marino ed a rappresentarli in campo Internazionale.
La FE.S.A.M., nello svolgimento della propria attività, è estranea ad ogni influenza di religione, di politica, di razza, di etnia, di sesso, di lingua o a qualsiasi altra discriminazione.
Art. 2
SCOPI
La Federazione Sammarinese Arti Marziali e Sport da Combattimento (FE.S.A.M.), ha i seguenti scopi:
- promuovere, propagandare, sviluppare, regolamentare e disciplinare lo/gli Sport dello/degli karate, taekwondo, kung fu, kobudo, di tutte le altre arti marziali analoghe ed affini, degli sport da combattimento e discipline da autodifesa ed altre attività tendenti agli stessi scopi;
- organizzare le manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali;
- predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari per la loro partecipazione alle manifestazioni sportive Nazionali e Internazionali;
- predisporre ogni forma di tutela sanitaria e assicurativa dei propri iscritti (tesserati federali e tesserati affiliati);
- concorrere d’intesa con il C.I.O., la WKF, EKF, IAKF, EAKF, WTF, federazioni analoghe e il C.O.N.S., all’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive;
- aderire incondizionatamente alle norme Internazionali in materia di antidoping (W.A.D.A.);
- aderire alle norme sulla disciplina dello sport professionistico.
Art. 3
SEDE
La Federazione Sammarinese Arti Marziali e Sport da Combattimento (FE.S.A.M.), ha sede nella Repubblica di San Marino.
TITOLO II
APPARTENENZA – ASSOCIAZIONI – SPORTIVE PERSONE FISICHE – DIRITTI, DOVERI E RISPETTO DELLE NORME FEDERALI – ESCLUSIONI
Art. 4
APPARTENENZA
Fanno parte della Federazione Sammarinese Marziali (FE.S.A.M.), assumendone di conseguenza i diritti e i doveri, tutti i cittadini sammarinesi, gli stranieri e le Associazioni Sportive regolarmente costituitesi che sostengono ed esercitano gli sport del karate, taekwondo, kung fu, kobudo, tutte le altre arti marziali analoghe ed affini, gli sport da combattimento e discipline da autodifesa.
L’appartenenza alla FE.S.A.M., in forma diretta alla Federazione (tesserato federale) o in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive (tesserato affiliato) è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione per le persone fisiche e di richiesta di affiliazione per le Associazioni Sportive.
L’iscrizione e l’affiliazione sono annuali e devono essere richieste alla segreteria federale secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali, dalle deliberazioni del Consiglio Federale e dai Regolamenti del C.O.N.S.
L’iscrizione alla Federazione, ha la durata di un anno a far data dal 1 Ottobre fino al 30 settembre successivo.
Il limite di età per l’iscrizione alla Federazione è fissato a 5 (cinque) anni.
Art. 5
PERSONE FISICHE
Le persone fisiche regolarmente Iscritte (tesserato federale e tesserato affiliato) d’ora in avanti in breve definiti solo come Iscritti, che fanno parte della FE.S.A.M., sono così suddivise:
- a) tutti gli atleti, suddivisi in fasce di attività, sempre in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate di appartenenza;
- b) dirigenti Federali in forma diretta alla Federazione;
- c) dirigenti Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive;
- d) tecnici Federali in forma diretta alla Federazione;
- e) tecnici Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive;
- f) collaboratori ausiliari Federali in forma diretta alla Federazione nelle seguenti categorie:
- medici e personale sanitario, (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
- arbitri, (commissari, ispettori, ufficiali di gara, giudici, ecc.);
- ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali);
- g) collaboratori ausiliari Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive nelle seguenti categorie:
- medici e personale sanitario, (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
- ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali);
- gli iscritti che ne fanno richiesta in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate (soci simpatizzanti, sostenitori, praticanti di attività ludico sportiva, avviamento dello sport, tempo libero, ecc.);
Art. 6
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Le Associazioni Sportive che fanno parte della FE.S.A.M. sono: le Società, i Club, i Circoli, gli Enti, le Polisportive, ecc. Nel caso sia affiliata una sola Associazione Sportiva, la stessa deve avere almeno 50 (cinquanta) iscritti. Con due o più Associazioni Sportive affiliate il numero di iscritti scende ad almeno 25 (venticinque) per ciascuno.
Art. 7
DIRITTI, DOVERI E RISPETTO DELLE NORME FEDERALI
Le persone fisiche ovvero gli Iscritti e le Associazioni Sportive affiliate hanno il diritto di:
- a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all’attività federale;
- c) candidarsi alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti previsti;
hanno il dovere di:
1) aderire su richiesta della FE.S.A.M. alle manifestazioni sportive;
2) rispondere alle convocazioni nel caso di atleti selezionati per le Rappresentative/Squadre Nazionali;
3) esercitare con lealtà la loro attività sportiva:
- a) compreso il rispetto dei contenuti della Legge 30/09/2015 n149 con particolare riferimento all’articolo 57 (anti doping);
4) provvedere alla sottoscrizione dell’assicurazione ad esclusione dei soli soci sostenitori.
Tutti gli appartenenti alla FE.S.A.M., Iscritti ed Associazioni Sportive, sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le delibere e disposizioni degli organi, settori, commissioni/comitati federali.
Devono altresì rispettare le deliberazioni emanate dalla WKF, EKF, IAKF, EAKF, WTF, dal C.O.N.S. e dalle altre organizzazioni sportive internazionali riconosciute.
Art. 8
ESCLUSIONI
La qualifica di Iscritto si perde su delibera del Consiglio Federale per:
- Mancato pagamento o rinnovo annuale della quota d’iscrizione.
- Inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali.
La qualifica di Associazione Sportiva affiliata si perde su delibera del C.F. secondo quanto previsto dal presente Statuto.
TITOLO III
REQUISITI – INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA
Art. 9
REQUISITI
Coloro che rivestono cariche elettive in seno agli organi della FE.S.A.M. devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini sammarinesi o avere la residenza anagrafica in Repubblica (per ricoprire la carica di Presidente è indispensabile la cittadinanza sammarinese);
- avere compiuto il diciottesimo (18°) anno d’età alla data di svolgimento dell’assemblea;
- non avere riportato condanne per reato doloso o colposo per il quale sia prevista una pena detentiva;
- non essere stati assoggettati da parte del C.O.N.S., della FE.S.A.M. o di altra Federazione sportiva ad una squalifica o ad inibizioni, complessivamente superiore ad un anno.
Art. 10
INCOMPATIBILITÀ
La carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno a Società ed Associazioni Sportive affiliate alla medesima.
La carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno ad altre Federazioni Sportive Sammarinesi riconosciute dal C.O.N.S.
La carica di Sindaco Revisore, è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale e Societaria nell’ambito della FE.S.A.M.
Non possono ricoprire la carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale:
1) Gli atleti agonisti, selezionabili per la rappresentativa/squadra Nazionale di San Marino in competizioni internazionali, che svolgano l’attività agonistica nell’ambito della propria Federazione. Fatto salvo quanto contemplato nell’art. 36 punto 4, della Legge 30 settembre 2015 n.149 “Le FSN possono prevedere nel proprio statuto la costituzione di una Commissione Atleti e l’elezione di un loro rappresentante nel Consiglio Federale con diritto di voto, eletto fra gli atleti stessi inquadrati nella medesima Federazione Sportiva.
Per gli atleti agonisti di cui al comma precedente, nel caso siano eletti alle cariche Federali, dovranno esercitare entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta elezione, l’opzione fra il ruolo di atleta agonista e quello di Dirigente Federale.
Nel caso un membro del Consiglio Federale, sia selezionato come Atleta a far parte della rappresentativa/squadra nazionale della propria Federazione, dovrà optare entro 8 giorni dalla data di comunicazione, fra il ruolo Dirigenziale e quello di Atleta agonista. Tale Dirigente Federale sarà considerato decaduto e sostituito all’interno del Consiglio Federale, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento.
2) I tecnici (allenatori, istruttori, ecc), i giudici e arbitri abilitati (commissari, ispettori, ufficiali di gara, ecc.), i Medici e il personale sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.) i consulenti e collaboratori in rapporto di lavoro nell’ambito della propria Federazione o con il C.O.N.S. Fatto salvo quanto contemplato nell’art. 36 punto 5, della Legge 30 settembre 2015 n.149 “Le FSN possono prevedere nel proprio statuto l’elezione di un rappresentante dei tecnici ed allenatori, nel Consiglio Federale con diritto di voto, eletto fra gli stessi allenatori e tecnici inquadrati nella medesima Federazione Sportiva.”
3) I funzionari della Segreteria di Stato allo Sport, del C.O.N.S. e di altri Uffici o Segreterie di Stato che abbiano attinenza con le attività Sportive. L’incompatibilità nel ricoprire cariche elettive federali è estesa anche:
- a coloro che ricavino un reddito personale in via prevalente e continuativa dall’attività sportiva o da attività ad essa collegata;
- ove sussistano condizioni di parentela di 1° grado, fra dipendenti e dirigenti federali eletti, nonché fra membri stessi del Consiglio Federale.
Verificandosi i casi di incompatibilità di cui sopra, l’interessato ha il diritto di opzione segnalando, a mezzo comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni dall’elezione o dalla nomina, la propria scelta; nel caso di mancata comunicazione, l’interessato è considerato rinunciatario del nuovo incarico.
Art. 11
COMPLETEZZA DEGLI ORGANI E ISTITUTO DI DECADENZA
Qualora un membro del Consiglio Federale risulti assente, senza valida giustificazione, per più di tre riunioni consecutive è considerato dimissionario d’ufficio e si procederà alla sua sostituzione nelle modalità previste dal presente Statuto.
In caso d’impedimento temporaneo del Presidente, quest’ultimo sarà sostituito dal Vice-Presidente, per il tempo strettamente necessario.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, quest’ultimo sarà sostituito dal Vice-Presidente, il quale provvederà alla convocazione di un’Assemblea Straordinaria, nel termine massimo di novanta (90) giorni per l’elezione di un nuovo Presidente.
In caso di mancata approvazione del Rendiconto Amministrativo e della Relazione Annuale del Consiglio Federale, da parte della metà più uno dei componenti presenti all’Assemblea aventi diritto al voto, si avrà la decadenza dell’intero Consiglio Federale, Presidente incluso, e la “prorogatio” dei poteri e dei doveri dello stesso sino alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria da parte del Presidente nel termine massimo di novanta (90) giorni per il rinnovo delle cariche federali.
In caso di dimissioni o vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, si avrà l’immediata decadenza del Consiglio Federale, Presidente escluso, e convocazione dell’Assemblea Straordinaria da parte di quest’ultimo, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Nei casi di cui sopra l’ordinaria amministrazione per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, spetterà al Presidente Federale.
La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale (Presidente incluso od escluso) non si estende al Collegio dei Sindaci Revisori
Le eventuali dimissioni o decadenza di uno o più membri del Collegio dei Sindaci Revisori comporta la loro sostituzione con i primi dei non eletti, in difetto si procederà alla loro sostituzione mediante la convocazione dell’Assemblea elettiva straordinaria nelle modalità previste dal presente Statuto.
Ove per qualsiasi causa venga a mancare fino ad un numero non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Federale in carica, si provvederà all’integrazione, chiamando a fare parte del Consiglio Federale, in ordine decrescente i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno tre suffragi.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE
Art. 12
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Gli Organi elettivi, direttivi e di controllo della FE.S.A.M. sono:
- l’Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Federale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 13
ASSEMBLEE GENERALI
Le Assemblee generali si distinguono in:
- a) Assemblea Ordinaria, elettiva e non elettiva.
- b) Assemblea Straordinaria, elettiva e non elettiva.
La convocazione delle assemblee è adottata dal Presidente
Art. 14
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o: su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale.
L’Assemblea Ordinaria deve essere indetta ed avere luogo almeno una volta all’anno.
L’Assemblea Ordinaria è competente in materia di gestione tecnica, organizzativa e finanziaria della Federazione; approva i regolamenti federali, inoltre decide sull’approvazione del rendiconto amministrativo, sul bilancio di previsione e sulla relazione annuale e su tutte le questioni demandategli dal C.F..
Art. 15
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o: su richiesta della maggioranza del Consiglio Federale, su richiesta di un terzo (1/3) degli iscritti, aventi diritto di voto, su richiesta dei due terzi (2/3) delle Società affiliate, entro novanta (90) giorni per:
1) le modifiche allo Statuto e/o ai Regolamenti Federali;
2) gravi motivi;
3) ricoprire i posti rimasti vacanti, nel corso del ciclo olimpico relativi a:
- Sostituzione del Presidente;
- Integrazione del Consiglio Federale;
- Sostituzione dell’intero Consiglio Federale;
- Integrazione o sostituzione del Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 16
ASSEMBLEA ELETTIVA (ORDINARIA – STRAORDINARIA)
L’Assemblea elettiva ordinaria è convocata dal Presidente, per procedere all’elezione del Presidente della Federazione, dei membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori ogni quattro anni e precisamente nel periodo che intercorre dal giorno in cui iniziano i Giochi Olimpici Estivi al 31 gennaio dell’anno successivo alla celebrazione degli stessi Giochi Olimpici Estivi.
L’Assemblea elettiva straordinaria è convocata dal Presidente, o su richiesta degli aventi diritto, in qualsiasi periodo dell’intero ciclo olimpico.
Art. 17
COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE
Possono partecipare alle Assemblee:
- a) tutti gli Iscritti alla FE.S.A.M.;
- b) i Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate;
- c) il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori in carica.
Non possono partecipare alle Assemblee:
1) chiunque stia scontando una squalifica o inibizione ad esclusione delle sanzioni disciplinari subite durante lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o competizioni agonistiche;
2) chiunque sia moroso nel pagamento delle quote di affiliazione/riaffiliazione, delle Associazioni Sportive e/o dei loro singoli iscritti che ne fanno richiesta.
Art. 18
CONVOCAZIONE
Le Assemblee sono convocate almeno 8 (otto) giorni prima della data del loro svolgimento indicando l’orario, la data, l’ordine del giorno e la sede delle Assemblee stesse.
La convocazione può essere scritta per mezzo di lettera oppure inviata tramite posta elettronica, deve essere inviata a tutti gli iscritti, in regola con il tesseramento.
Inoltre l’avviso di convocazione deve essere affisso pubblicamente presso la sede della Federazione e del C.O.N.S..
In caso di Assemblea elettiva, tale comunicazione dovrà essere recapitata contestualmente al C.O.N.S., al fine di consentire l’invio di un proprio delegato per sovrintendere alle operazioni elettorali in base ai regolamenti del C.O.N.S. e alle leggi vigenti.
L’Assemblea deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.
La seconda convocazione deve essere fissata nello stesso giorno, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno, purché siano trascorsi almeno trenta minuti dall’inizio della prima convocazione.
Art. 19
VALIDITA’ E DELIBERAZIONI
Le Assemblee in prima convocazione sono valide soltanto se è presente la metà più uno degli iscritti, aventi diritto di voto.
Le Assemblee in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto per l’elezione alle Cariche Federali, per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Federali e per lo scioglimento della Federazione.
L’Assemblea elettiva, l’Assemblea Straordinaria per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, è valida in seconda convocazione, soltanto se è presente almeno il triplo del numero dei componenti il Consiglio Federale tra gli aventi diritto di voto.
La validità della costituzione dell’Assemblea per la deliberazione dello scioglimento della Federazione è stabilita dallo specifico articolo del presente Statuto.
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei voti validi presenti all’Assemblea generale, tranne i particolari casi in cui le maggioranze qualificate richieste sono stabilite dagli specifici articoli del presente Statuto.
Art. 20
CANDIDATURE
Coloro che intendono candidarsi alle cariche per le elezioni a: Presidente Federale, membro del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, possono presentare o confermare la propria candidatura all’Assemblea elettiva prima dell’inizio delle procedure di votazione.
Tutti gli Iscritti nonché i dirigenti federali uscenti: Presidente, membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, possono essere eletti (o rieletti) anche se non presenti al momento dell’Assemblea elettiva, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti della FE.S.A.M. e del C.O.N.S.
Art. 21
DIRITTO E MODALITA’ DI VOTO
Il diritto di voto, per tutte le Assemblee non elettive è riconosciuto a tutti gli iscritti purché regolarmente tesserati nell’anno precedente, rispetto alla data di convocazione dell’assemblea.
L’elettorato attivo si esercita con il compimento del sedicesimo (16°) anno di età, mentre per l’elettorato passivo occorre avere raggiunto la maggiore età (18 anni), alla data di svolgimento dell’assemblea. E’ nullo il voto con delega personale o deleghe di una Società ad un’altra.
Per esercitare l’elettorato attivo e passivo è necessario essere iscritti da almeno due (2) anni consecutivi e precedenti rispetto alla data di convocazione dell’’Assemblea, comprovati dagli elenchi depositati presso il C.O.N.S., ed essere cittadini sammarinesi o forensi anagraficamente residenti in territorio.
Tutte le votazioni, avvengono per alzata di mano, salvo diverse disposizioni stabilite seduta stante dalla maggioranza dei presenti all’assemblea stessa aventi diritto di voto, ad esclusione delle elezioni per gli Organi federali, ovvero per il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori.
Tali votazioni avverranno a scrutinio segreto e saranno effettuate disgiuntamente, secondo l’ordine sopra riportato.
Risulteranno eletti coloro che riceveranno il maggiore numero di preferenze.
In caso di parità, per i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, dovrà essere effettuato un ballottaggio nel corso della stessa seduta.
Art. 22
IL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale (C.F.) è composto, dal Presidente e dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da 3 (tre) Consiglieri.
Dovranno essere eletti almeno 4 (quattro) membri (oltre al Presidente che, è eletto con votazione separata) rappresentanti le attività riconducibili alle Federazioni mondiali di riferimento (ad esempio WKF, EKF, IAKF, EAKF, WTF alla quale la FE.S.A.M. è affiliata) e/o appartenenti al circuito Olimpico.
Nell’eventualità le discipline non riconducibili ai suddetti non venissero eletti dall’Assemblea Generale, gli stessi potranno indicare un rappresentante che avrà voto consultivo e diritto di partecipazione alle riunioni del CF.
Possono partecipare alle riunioni del CF con voto consultivo i membri sammarinesi eletti in seno agli organi della WKF, EKF, IAKF, EAKF, WTF alla quale la FE.S.A.M. è affiliata e i membri d’onore.
I membri del C.F. durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
Le riunioni del C.F. sono valide quando partecipa almeno la metà dei suoi componenti più il Presidente.
Possono inoltre essere presenti alle riunioni del Consiglio Federale, quando espressamente invitati, gli iscritti e/o chiunque abbia incarichi federali, od altri a discrezione del CF.
Tutte le votazioni sono fatte d’ordine dal Presidente, per alzata di mano o con scheda.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza di questi, del Vice Presidente.
Per l’approvazione o la modifica dei Regolamenti Federali di cui allo specifico articolo del presente Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il CF.
Il C.F., convocato e presieduto dal Presidente, deve riunirsi almeno quattro volte all’anno.
Può essere inoltre convocato, a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.
In ogni caso l’atto formale di convocazione è adottato dal Presidente.
I verbali delle riunioni, devono essere conservati presso gli archivi della Segreteria Federale ed essere a disposizione, per la consultazione o il rilascio di copie, in qualsiasi momento dei membri del C.F. e degli iscritti che ne facciano richiesta. In quest’ultimo caso previa autorizzazione del Presidente.
Art. 23
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale attua ed esegue gli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea, provvede alla gestione della Federazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare:
- elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario;
- attribuisce le deleghe di competenza ai singoli Consiglieri;
- delibera sull’ordinamento, l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni Internazionali, Federali e Societarie;
- delibera sulle richieste di affiliazione e/o riaffiliazione delle Società; esamina inoltre la conformità degli Statuti, dei Regolamenti, dei bilanci, dei provvedimenti e di tutti gli atti delle Associazioni Sportive affiliate decidendo in merito;
- organizza i programmi di sviluppo, promozione e gestione delle attività sportive, decide inoltre la partecipazione della FE.S.A.M. alle conferenze, ai congressi internazionali e alle manifestazioni sportive;
- delibera su ogni altra questione relativa al funzionamento della Federazione (tecnica, amministrativa, contabile …)
- organizza e coordina l’attività sportiva;
- emana i Regolamenti Federali; propone e/o verifica le modifiche degli stessi e dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea della Federazione e da parte del C.O.N.S.;
- vigila sull’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti
- costituisce i settori: Esecutivi, Tecnici, e i Comitati/Commissioni federali e ne nomina i dirigenti responsabili;
- istituisce eventuali altre Commissioni ritenute necessarie stabilendone la composizione, le attribuzioni, i poteri e la durata;
- nomina gli ufficiali federali, i giudici, i medici, i tecnici/allenatori/istruttori, responsabili delle Squadre/Rappresentative Nazionali e giovanili ed i collaboratori ausiliari, suddivisi per settori e attività di competenza stabilendone i compiti, i limiti, la durata e l’eventuale rimborso spese, anche in occasione di conferenze, congressi e manifestazioni sportive internazionali;
- nomina gli atleti, e i giudici che rappresenteranno la FE.S.A.M. alle manifestazioni sportive nazionali e internazionali;
- amministra il patrimonio Federale, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, oltre alle relazioni annuali allo stesso, coordina e vigila sulle gestioni tecniche, amministrative e contabili delle Associazioni Sportive, dei settori esecutivi, tecnici, e dei Comitati/Commissioni Federali, trasmette il bilancio preventivo, il rendiconto amministrativo, le relazione annuali e tutta la documentazione contabile all’Assemblea Generale ed al C.O.N.S., per l’approvazione nelle modalità e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti federale e del C.O.N.S.;
- promuove, realizza e sottoscrive accordi di cooperazione e/o collaborazione sportiva con altre Federazioni Sportive, con gli Enti di Promozione Sportiva e con le Società affiliate;
- propone all’Assemblea la nomina dei membri d’onore;
- stabilisce le quote di iscrizione, di affiliazione e le tasse federali.
Art. 24
IL PRESIDENTE
Il Presidente della Federazione è eletto dall’Assemblea e rimane in carica per il quadriennio olimpico.
Ha la rappresentanza legale della Federazione, firma gli atti federali e/o ne delega la firma.
Convoca le Assemblee, il Consiglio Federale, e gli altri Organi Federali, dei quali presiede le riunioni con diritto di voto.
Il Presidente può svolgere atti aventi carattere di estrema urgenza fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Federale.
Possono essere eletti alla carica di Presidente tutti i cittadini sammarinesi iscritti alla Federazione, in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
In caso dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, assume la rappresentanza della Federazione il Vice-Presidente, sino allo svolgimento dell’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Art. 25
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di sostituire il Presidente nel caso di temporanee assenze o impedimenti, dimissioni o per qualsiasi altro motivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Art. 26
IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di:
- coordinare l’attività federale e i servizi connessi alla gestione della segreteria federale;
- provvedere alla esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi e settori federali;
- redigere i verbali delle Assemblee e del Consiglio Federale che devono essere sempre approvati nella prima riunione successiva e archiviati presso la segreteria federale.
Art. 27
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di due (2) membri effettivi e di uno (1) supplente eletti dall’Assemblea generale. I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rieletti. Non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.
Il Collegio esercita il controllo sulla corretta redazione e tenuta del bilancio federale e della gestione contabile.
Il Collegio si riunisce periodicamente, e di ogni seduta deve redigere una relazione da presentare al Consiglio Federale e all’Assemblea generale. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e societaria nell’ambito della FE.S.A.M.
Il Collegio potrà partecipare facoltativamente, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e dell’Assemblea generale.
Art. 28
IL COLLEGIO FEDERALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Confederale dei Probiviri, viene nominata dal Consiglio Federale ed elegge al proprio interno il Presidente, conformemente a quanto contemplato dall’art. 59 sub 5 della Legge 30 settembre 2015 n. 149, il quale è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale con voto consultivo.
E’ composto da 3 (tre) membri compreso il Presidente (2+1 componenti).
La elezione del Presidente dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data della nomina.
Il Collegio Federale dei Probiviri esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti e previa inchiesta entro 15 (quindici) giorni dall’applicazione del provvedimento del CF, sentite le parti, decide su di essi.
In casi di particolare gravità, in attesa del giudizio disciplinare, il Consiglio Federale può procedere alla sospensione cautelare.
Il ricorso al Collegio Federale dei Probiviri è obbligatorio prima di potere adire al Tribunale Sportivo.
Il CF potrà redigere apposito regolamento disciplinante le modalità del ricorso.
Art. 29
FINANZIAMENTI E PATRIMONIO
La Federazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante:
- sovvenzioni del C.O.N.S. e contributi statali;
- sovvenzioni e contributi privati;
- dalle quote annuali di tesseramento versate dagli Iscritti e dalle Associazioni sportive affiliate;
- dalla quota annuale di affiliazione o riaffiliazione da parte delle Associazioni sportive affiliate;
- dalle tasse federali;
- da sottoscrizioni, contributi di varia natura, accordi pubblicitari, sponsorizzazioni, nonché qualunque altra entrata derivante dallo svolgimento delle attività previste dallo Statuto;
- da proventi derivati dall’organizzazione e gestione dell’attività sportiva federale, e dalle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.
Il Patrimonio della FE.S.A.M. è costituito:
- da beni d’uso, attrezzature, beni mobili;
- dagli interessi bancari
- donazioni, lasciti, ed altre liberalità comunque acquisite previa accettazione da parte del Consiglio Federale.
Il patrimonio, dovrà risultare da un libro inventario aggiornato alla fine di ogni esercizio finanziario.
Art. 30
GESTIONE AMMINISTRATIVA
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Tutte le poste di bilancio devono essere riportate in un unico documento recante il bilancio della Federazione, secondo le disposizioni previste dal C.O.N.S.
I bilanci devono essere redatti secondo i principi della prudenza, veridicità e trasparenza.
Il Rendiconto Amministrativo, il Bilancio di Previsione e le Relazioni Annuali, dopo l’esame di competenza del Consiglio Federale, devono essere approvati dall’Assemblea legittimamente convocata e successivamente trasmessi al C.O.N.S secondo le modalità dallo stesso stabilite.
Art. 31
REGOLAMENTI FEDERALI
La Federazione per consentire l’attuazione delle norme previste dal presente Statuto, può provvedere all’emanazione di Regolamenti Federali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e del C.O.N.S..
I Regolamenti non devono contenere norme in contrasto con le disposizioni ed i principi espressi nel presente Statuto e con la legislazione sportiva in vigore.
Art. 32
PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI
La Federazione è tenuta a compilare e a trasmettere annualmente al C.O.N.S. l’elenco dei propri Iscritti, come indicato nel presente Statuto e dal Regolamento del C.O.N.S.
TITOLO V
DOVERI – ATTIVITA’ PROFESSIONISTICA
Art. 33
DOVERI
Tutti gli iscritti, indipendentemente dalla loro modalità di appartenenza, sono tenuti al rispetto:
- dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- delle deliberazioni legittimamente adottate dall’Assemblea, dal Consiglio Federale, dai settori, comitati/commissioni;
- delle norme deontologiche basate sulla correttezza e lealtà sportiva, impegnandosi anche a non fare uso di sostanze che aumentano artificialmente le loro prestazioni;
- d) di tutte le norme nazionali ed internazionali previste in materia di Antidoping (W.A.D.A.).
Art. 34
ATTIVITA’ PROFESSIONISTICA
Tutti gli appartenenti alla Federazione potranno esercitare lo sport del karate, taekwondo, kung fu, kobudo, e di tutte le altre arti marziali analoghe ed affini, a livello professionistico, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo V della legge 32/97
TITOLO VI
RAPPORTI FRA FEDERAZIONE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE affiliate
Art. 35
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE
Le Associazioni Sportive sono gruppi organizzati di natura privatistica e non perseguono scopi di lucro.
Sono la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell’attività sportiva e motoria, svolta in collaborazione con i tecnici/istruttori/allenatori.
Sono rette da uno Statuto redatto in base a principi di democrazia interna e alle disposizioni previste dai regolamenti emanati dalla Federazione e dal C.O.N.S.
Le Associazioni Sportive e le persone ad esse iscritte, svolgono la loro attività autonomamente nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti. Ove contemplato dagli Statuti delle Federazioni internazionali facenti riferimento al C.I.O. alle quali la FE.S.A.M. risulta essere iscritta, in ottemperanza agli stessi, qualora sussistesse incompatibilità concernente la partecipazione a competizioni organizzati al di fuori dei circuiti ufficialmente riconosciuti, le stesse dovranno tassativamente essere autorizzate preventivamente dalla FE.S.A.M.. L’inadempienza darà luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari contemplati nell’articolo 41.
Le Associazioni Sportive potranno inoltre svolgere le proprie attività anche in accordo e/o collaborazione con la FE.S.A.M.
Art. 36
DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE
Le Associazioni Sportive che intendono svolgere le attività di cui al precedente articolo, devono inoltrare regolare domanda di affiliazione o riaffiliazione al Consiglio Federale secondo quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti Federali e dal C.O.N.S..
Ai fini dell’affiliazione o riaffiliazione, lo Statuto e gli eventuali Regolamenti delle Associazioni sportive, dovranno contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
- La denominazione e la sede.
- L’oggetto sociale, che deve espressamente indicare, come fine prioritario e determinante, la pratica dell’attività sportiva e l’esclusione di ogni scopo di lucro, ad eccezione delle Società professionistiche, disciplinate dall’apposita normativa.
- I mezzi finanziari ed il patrimonio destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
- Le condizioni per l’ammissione dei soci, per il loro recesso e la loro esclusione.
- Che l’accesso alle cariche avvenga per elezione, nel rispetto dello Statuto.
- Il numero ed i poteri dei dirigenti societari, indicando quali tra essi ne hanno la rappresentanza.
- Le incompatibilità nell’assunzione di cariche direttive previste dalla Legge 32/97 e dai regolamenti in vigore.
- L’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.S. e delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FE.S.A.M.
- Lo statuto della Società deve essere ispirato al principio di democrazia interna e garantire la partecipazione degli associati alla vita societaria e deve essere conforme alle norme dell’ordinamento sportivo ed al sistema dell’ordinamento giuridico generale;
- Lo statuto della Società e le sue modifiche devono essere sempre sottoposte all’approvazione della Federazione, secondo le procedure e modalità stabilite dalla FE.S.A.M. da cui dipende tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativamente;
- In caso di scioglimento della Società, eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti alla FE.S.A.M.
Art. 37
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Le Associazioni Sportive affiliate, dipendono tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativa-mente dalla Federazione.
Esse sono inoltre tenute a:
- compilare l’elenco dei propri iscritti e trasmettere annualmente alla Federazione, unitamente al versamento delle quote di tesseramento, firmato dal presidente di Società entro il 10 dicembre di ogni anno. L’elenco successivamente dovrà essere rinviato dalla Federazione alle Società controfirmato dal Presidente Federale.
- Inviare la documentazione amministrativa e contabile secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale e dai Regolamenti Federali e C.O.N.S.;
Art. 38
MANCATA AFFILIAZIONE
Nel caso di mancata affiliazione o riaffiliazione da parte della Federazione, le Associazioni Sportive possono ricorrere in prima istanza al Comitato Esecutivo del C.O.N.S. e in seconda istanza al Consiglio Nazionale del C.O.N.S.
Art. 39
SOSPENSIONE-CESSAZIONE-REVOCA DELL’AFFILIAZIONE
L’affiliazione delle associazioni sportive alla Federazione si perde nei seguenti casi:
- scioglimento della Società;
- volontaria rinuncia all’affiliazione e/o mancata domanda di riaffiliazione, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e da eventuali Regolamenti del CONS;
- incorporazione o fusione in altra Associazione Sportiva affiliata.
L’affiliazione può essere inoltre revocata per gravi violazioni dell’ordinamento sportivo Nazionale e Internazionale, dello Statuto e/o dei Regolamenti
L’affiliazione potrà infine essere sospesa qualora risultino disfunzioni, gravi inadempienze nel rispetto delle finalità Statutarie e Regolamentari con particolare riguardo allo svolgimento delle attività sportive e alla corretta gestione contabile e amministrativa.
La sospensione, la cessazione o la revoca dell’affiliazione, nei casi in cui risulta da provvedimento federale, è comunicata all’Associazione Sportiva interessata per mezzo di lettera raccomandata A.R, entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera.
Avverso tali deliberazioni è ammesso il ricorso alla Giustizia Sportiva previo ricorso al Collegio Federale dei Probiviri.
TITOLO VII
GIUSTIZIA SPORTIVA E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA
Art. 40
GIUSTIZIA SPORTIVA (COMPETENZE – PROCEDURE)
I gradi del contenzioso sono quattro in ordine d’istanza:
- il Consiglio Federale della Federazione;
- il Collegio Federale dei Probiviri;
- il Comitato Esecutivo del C.O.N.S.;
- il Consiglio Nazionale del C.O.N.S..
Ai tre organi enunciati compete tutto il contenzioso sportivo, ivi comprese le sanzioni, che può verificarsi nell’ambito di Società, Federazioni e C.O.N.S. e tra questi organismi.
I ricorsi e le deliberazioni debbono, a pena di nullità, essere presentati per iscritto e motivati.
L’organo di terza istanza si avvale del parere motivato di un consulente scelto fra persone di provata capacità giuridico-sportiva.
Nessuno potrà adire le vie legali se non dopo aver esperito, ove necessario, tutti i gradi della giustizia sportiva.
Ogni organo della giustizia sportiva deve pronunciarsi, a pena di decadenza del provvedimento, entro un mese dal ricevimento del ricorso.
L’ordinamento contenzioso sopra previsto, non si applica nei casi di partecipazione di atleti, Società e Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali o da specifici regolamenti.
Le procedure amministrative per l’attivazione della Giustizia sportiva sono quelle indicate nel Regolamento del C.O.N.S.
Art. 41
SANZIONI ED AZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi federali competenti nei confronti delle Associazioni Sportive e/o dei loro singoli iscritti possono prevedere:
- Richiamo scritto;
- Ammenda pecuniaria;
- Squalifica a tempo determinato;
- Sospensione ed inibizione;
Tali sanzioni dovranno essere comunicate agli interessati e al C.O.N.S. per i soli punti c, d, e.
Art. 42
PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA
I provvedimenti di clemenza applicabili dagli organi federali competenti nei confronti degli iscritti e delle Associazioni Sportive sono i seguenti:
- Indulto;
- Amnistia;
I provvedimenti di cui ai punti a) e b) sono di competenza del Consiglio Federale. Solo il Presidente Federale ha la facoltà di concedere la grazia.
L’indulto estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la può commutare in altra specie, ma non si estinguono gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente.
L’amnistia estingue la sanzione disciplinare e fa cessare l’esecuzione della stessa e degli effetti accessori.
La grazia può essere concessa, su istanza diretta dell’interessato, per gli stessi principi ed effetti dell’indulto, ma può essere concessa solamente se risulta scontata la metà della sanzione e nei casi di radiazione prima che siano trascorsi cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva.
Tali provvedimenti dovranno essere comunicati agli interessati e per conoscenza al C.O.N.S.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 43
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento della Federazione potrà essere deliberato solamente dall’Assemblea Straordinaria opportunamente convocata con votazione a maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) degli Iscritti aventi diritto di voto.
Il patrimonio e gli eventuali utili saranno devoluti al C.O.N.S.
Art. 44
MODIFICHE ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI
Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole dei due terzi 2/3 dei voti validi presenti all’Assemblea purché la presenza tra gli aventi diritto sia pari o superiore al triplo del numero dei membri il Consiglio Federale, Presidente compreso.
Art. 45
APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEI REGOLAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI
Ai fini dell’attuazione dello Statuto, si applicano i Regolamenti Federali
I provvedimenti, adottati dagli organi della FE.S.A.M., hanno piena e definitiva efficacia ed esecuzione nei confronti di tutti gli iscritti e delle Associazioni Sportive affiliate.
Per tutto quanto non contemplato o previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla Legge n. 32/97, ai Regolamenti del C.O.N.S. ed a tutte le leggi e consuetudini vigenti in Repubblica.
Art. 46
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entrerà in vigore il quinto giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea, e dovrà essere inviato contestualmente al C.O.N.S. per gli adempimenti previsti dagli artt. 14/l e 19/e della Legge n. 32/97.
Approvato dall’Assemblea Generale in data 26 febbraio 2016
Il Segretario FE.S.A.M. Il Presidente FE.S.A.M.